Con il termine Energy Release si indica un meccanismo pubblico del sistema energetico italiano, gestito dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici. Oggi il riferimento è soprattutto alla sua versione 2.0, disciplinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per favorire la realizzazione di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori. Il termine descrive quindi una misura precisa, definita da norme, regole operative e documenti attuativi dedicati.
La misura è importante perché collega un’esigenza industriale immediata a un obiettivo strutturale di più lungo periodo. L’Energy Release 2.0, infatti, si basa su uno scambio distribuito nel tempo: per 36 mesi il GSE mette a disposizione delle imprese a forte consumo energetico una quota di energia a un prezzo calmierato. Queste, in cambio, si impegnano a restituirla nei vent’anni successivi, attraverso la produzione di nuovi impianti rinnovabili.
Il meccanismo contribuisce, quindi, a dare maggiore prevedibilità e a contenere i costi energetici per le imprese a forte consumo, mettendo in relazione competitività industriale e trasformazione del sistema energetico.
La sua rilevanza dipende dal fatto che non si tratta di una formula teorica o solo descrittiva. Il meccanismo è stato disciplinato da un decreto ministeriale specifico ed è stato accompagnato da bandi, regole operative e schemi contrattuali pubblicati nelle sedi ufficiali.
Il meccanismo si colloca nell’ambito della regolazione del mercato elettrico italiano e, più precisamente, tra gli strumenti pubblici che mettono in relazione sistema produttivo e competitività industriale.
Il suo contesto, quindi, non è quello della tecnologia o della produzione energetica in astratto, ma quello delle misure regolatorie che incidono sul rapporto tra industria, istituzioni e transizione elettrica. Inoltre, non riguarda solo la produzione di energia in senso generico: ha un perimetro preciso in cui istituzioni, GSE e imprese energivore interagiscono attraverso regole, procedure e atti formali.
In questo senso, la riduzione e la maggiore prevedibilità dei costi energetici per alcune imprese è rilevante, ma non esaurisce il significato del termine. Non si tratta di una semplice misura di alleggerimento dei costi: il beneficio è collegato a un impegno di medio-lungo periodo che deve tradursi nella realizzazione di nuova capacità da fonti rinnovabili, secondo condizioni operative e contrattuali definite nelle sedi ufficiali.
Per evitare equivoci, è utile chiarire che l’Energy Release non indica una fonte energetica, una tecnologia o un normale contratto di fornitura elettrica. Il termine non coincide neppure con qualsiasi incentivo alle imprese o con ogni misura a favore delle rinnovabili. Rinvia invece a un meccanismo pubblico specifico, disciplinato da norme e procedure dedicate.
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