La Conciliazione Paritetica è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra i consumatori le società del Gruppo A2A Spa, Acinque Spa e Aeb Spa, in relazione ai rapporti di fornitura e distribuzione di energia elettrica, di gas, di acqua e del teleriscaldamento che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo diretto da parte delle società del Gruppo.
A2A ha sempre creduto in questo strumento firmando, in via sperimentale nel 2008 e definitivamente nel 2010, un primo protocollo d’intesa per attività di promozione della conciliazione paritetica per risolvere problemi e contenziosi relativi alle forniture di energia elettrica e gas con 17 Associazioni Consumatori Nazionali riconosciute dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).
In attuazione alla direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, A2A e le associazioni consumatori già firmatarie del protocollo, il 1° dicembre 2016 hanno sottoscritto il nuovo accordo che prevede l’adeguamento della procedura di conciliazione paritetica per le forniture di energia elettrica e gas a partire dal 1° gennaio 2017, poi esteso al servizio idrico e teleriscaldamento.
Nel 2021 si è provveduto all’aggiornamento del Protocollo di Conciliazione Paritetica dell’Organismo ADR A2A Spa con l’adesione dell’associazione consumatori U.DI.CON e delle società appartenenti al Gruppo ACSM-AGAM, ora Acinque Spa. Nel 2023 il Protocollo è stato esteso anche alle società del Gruppo Aeb Spa.
Il 7 aprile 2021 viene inoltre siglato il Protocollo Unico per la Conciliazione Paritetica tra 7 grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento (A2A, Acea, Edison, Enel, Eni Gas e Luce, E.ON, Iren) e le 20 Associazioni dei consumatori del CNCU, con l’obiettivo di rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il consolidamento del dialogo tra aziende e associazioni consumeristiche. Il Protocollo Unico rinnova e potenzia l’impegno a favore di uno strumento che assicura ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti, evitando di ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi e onerosi.
L’Organismo ADR A2A è anche collegato alla piattaforma web based ODR - On line Dispute Resolution - cui sono iscritte le ADR operanti negli Stati dell’Unione Europea, sviluppata dalla Commissione europea e prevista dal Codice del Consumo, attraverso la quale è possibile risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online, piattaforma. Se hai un problema con un contratto on line, e risiedi nell’UE, puoi usare questo sito per trovare una soluzione extragiudiziale
L'organismo sarà dotato di:
La procedura di conciliazione è gratuita, per attivarla è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’accordo, che compileranno la Domanda di Conciliazione disponibile online o presso gli sportelli A2A.
Le associazioni dei consumatori che hanno aderito al protocollo sono:
La domanda dovrà essere presentata alla segreteria di conciliazione dall’Associazione dei Consumatori scelta dal cliente, unitamente alla documentazione ritenuta utile a definire la controversia.
L’Associazione dei Consumatori indicata sceglierà un conciliatore per rappresentare il cliente negli incontri di conciliazione e potrà inviare la richiesta:
Ricevuta la richiesta, la Segreteria ne verifica l’ammissibiltà e inoltra la pratica al conciliatore designato della Società.
I due conciliatori designati costituiscono la Commissione Paritetica di Conciliazione e concordano la data dell’incontro che potrà avvenire presso la sede della Società oppure in modalità telematica. La Commissione si incontrerà per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti; fino al termine della procedura di Conciliazione (al massimo 90 giorni solari dal ricevimento della domanda) sono sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di Conciliazione
La Commissione Paritetica di Conciliazione è costituita da conciliatori che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano svolto i corsi di formazione e di aggiornamento come indicato dall’ Art.141-bis del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, tali corsi saranno comuni sia ai conciliatori della Società che ai conciliatori delle Associazioni Consumatori, vedi elenco conciliatori abilitati sotto riportati).
La Commissione Paritetica di Conciliazione formalizzerà quanto concordato tramite la Segreteria in un verbale di mancata o avvenuta conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione entro il termine di dieci giorni dall’ultimo incontro di conciliazione, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine previsto nel Regolamento.
Il verbale verrà notificato alle parti dalla Segreteria per iscritto e tutte le informazioni saranno messe a disposizione su supporto durevole.
Il verbale di mancata conciliazione non avrà alcun effetto preclusivo nei confronti di eventuali ulteriori azioni giudiziali e stragiudiziali da parte del Cliente.
Il verbale di avvenuta conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli art. 1965 e seguenti del codice civile.
Per maggiori informazioni è possibile consultare :
La procedura può essere avviata UNICAMENTE ove sia stata preceduta da esperimento di reclamo secondo le delibere dell’Autorità, che non abbia avuto risposta entro i termini previsti dalle stesse o che abbia avuto risposta insoddisfacente per il consumatore.
Le tipologie di reclami per i quali è possibile ricorrere alla conciliazione sono:
ARC/Associazioni Consumatori
Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (Mi)
E mail – segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu
Risorse utili
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