La Conciliazione Paritetica è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra i consumatori ed A2A S.p.A., in relazione ai rapporti di fornitura e distribuzione di energia elettrica, di gas, di acqua e del teleriscaldamento che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo diretto da parte delle società del Gruppo.
A2A ha sempre creduto in questo strumento e nel 2008, in via sperimentale, ha firmato il primo protocollo d’intesa per attività di promozione della conciliazione paritetica per risolvere problemi e contenziosi relativi alle forniture di energia elettrica e gas con 17 Associazioni Consumatori Nazionali riconosciute dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) successivamente firmato nel 2010 in via definitiva.
A2A, in attuazione alla direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e le associazioni consumatori firmatarie del vecchio protocollo, il 1° dicembre 2016 hanno firmato il nuovo accordo che prevede l’adeguamento della procedura di conciliazione paritetica a partire dal 1° gennaio 2017.
Per l’adeguamento del protocollo si è pertanto provveduto ad istituire l’ Organismo Paritetico di Conciliazione (Organismo ADR A2A).
L’Organismo Paritetico di Conciliazione è anche collegato alla piattaforma web based ODR - On line Dispute Resolution - cui sono iscritte le ADR operanti negli Stati dell’Unione Europea, sviluppata dalla Commissione europea e prevista dal Codice del Consumo, attraverso la quale è possibile risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online, piattaforma. Se hai un problema con un contratto on line, e risiedi nell’UE, puoi usare questo sito per trovare una soluzione extragiudiziale
L'organismo sarà dotato di:
La procedura di conciliazione è gratuita, per attivarla è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’accordo, che compileranno la Domanda di Conciliazione disponibile online o presso gli sportelli A2A.
Le associazioni dei consumatori che hanno aderito al protocollo sono:
La domanda dovrà essere presentata alla segreteria di conciliazione dall’Associazione dei Consumatori scelta dal cliente, unitamente alla documentazione ritenuta utile a definire la controversia.
L’Associazione dei Consumatori indicata sceglierà un conciliatore per rappresentare il cliente negli incontri di conciliazione e potrà inviare la richiesta:
Ricevuta la richiesta, la Segreteria ne verifica l’ammissibiltà e inoltra la pratica al conciliatore designato della Società.
I due conciliatori designati costituiscono la Commissione Paritetica di Conciliazione e concordano la data dell’incontro che potrà avvenire presso la sede della Società oppure in modalità telematica. La Commissione si incontrerà per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti; fino al termine della procedura di Conciliazione (al massimo 90 giorni solari dal ricevimento della domanda) sono sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di Conciliazione
La Commissione Paritetica di Conciliazione è costituita da conciliatori che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano svolto i corsi di formazione e di aggiornamento come indicato dall’ Art.141-bis del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, tali corsi saranno comuni sia ai conciliatori della Società che ai conciliatori delle Associazioni Consumatori, vedi elenco conciliatori abilitati sotto riportati).
La Commissione Paritetica di Conciliazione formalizzerà quanto concordato tramite la Segreteria in un verbale di mancata o avvenuta conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione entro il termine di dieci giorni dall’ultimo incontro di conciliazione, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine previsto nel Regolamento.
Il verbale verrà notificato alle parti dalla Segreteria per iscritto e tutte le informazioni saranno messe a disposizione su supporto durevole.
Il verbale di mancata conciliazione non avrà alcun effetto preclusivo nei confronti di eventuali ulteriori azioni giudiziali e stragiudiziali da parte del Cliente.
Il verbale di avvenuta conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli art. 1965 e seguenti del codice civile.
Per maggiori informazioni è possibile consultare :
La procedura può essere avviata UNICAMENTE ove sia stata preceduta da esperimento di reclamo secondo le delibere dell’Autorità, che non abbia avuto risposta entro i termini previsti dalle stesse o che abbia avuto risposta insoddisfacente per il consumatore.
Le tipologie di reclami per i quali è possibile ricorrere alla conciliazione sono:
ARC/Associazioni Consumatori
Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (Mi)
E mail – segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu
Tel. 02.7720.6701
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153